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Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, e' sostituito dal seguente: "Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finche' duri tale inabilita'". L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non e' cumulabili con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971
