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Al militare che, essendo al servizio della sedicente Repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermita' per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, e' concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta Repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori. L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;14~art1 · fonte del testo