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Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e' concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1955 al 9 ottobre 2010
