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Per il triennio 1991-1993 il contributo statale annuo all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, e' elevato a lire 500 milioni annue e alla competente soprintendenza sono assegnate lire 3.000 milioni annue per il completamento degli interventi avviati nel duomo di Orvieto. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a lire 3.494 milioni annue per il triennio 1991-1993, si provvede utilizzando parzialmente le disponibilita' di cui al capitolo 8113 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 545. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 luglio 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-06-20;193~art1 · fonte su Normattiva