Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1974 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99:
tolto: a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
tolto: b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-12-24;686~art1 · fonte del testo