Le amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie o salariali presso gli enti pubblici della Libia e siano rimpatriati a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese. Al personale, assunto ai sensi del precedente comma presso l'Ente regione, e' attribuito, in relazione al titolo di studio posseduto, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di previdenza del restante personale della Regione di pari qualifica, quale sara' determinato in attuazione delle norme dello statuto regionale. I connazionali rimpatriati dalla Libia che aspirano al collocamento ai sensi del presente articolo dovranno presentare domanda all'Ente regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo tutti i possibili elementi di prova relativi al titolo di studio posseduto, alla natura, alla durata e allo svolgimento del rapporto d'impiego con gli enti pubblici libici.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art4 · fonte su Normattiva