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I contributi sono concessi dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti. La concessione e' revocata, ed il contributo deve essere restituito, se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti con l'atto di concessione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;989~art3 · fonte del testo