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Alla copertura dell'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1954 al 22 dicembre 2008
