Le amministrazioni pubbliche da cui dipendono attualmente ospedali psichiatrici, per quanto concerne il numero delle divisioni, provvederanno ad adeguarsi ai limiti fissati dall'articolo 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art12 · fonte su Normattiva