Provvidenze per l'assistenza psichiatrica
Art. 1 — Struttura interna dell'ospedale psichiatrico
Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
