Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Art. 1 — Struttura interna dell'ospedale psichiatrico

Gli ospedali psichiatrici dipendenti dalla provincia e da altri enti pubblici devono essere costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art1 · fonte su Normattiva