Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Art. 3 — Personale dei centri di igiene mentale

I centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province, ove non dipendano dal direttore dell'ospedale psichiatrico, devono essere diretti da un direttore psichiatra. Al centro ed ai servizi da esso dipendenti sono assegnati, di regola, almeno un pedo-psichiatra ed un psicologo, medici psichiatri, assistenti sociali, assistenti sanitarie, personale infermieristico ed ausiliario.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art3 · fonte su Normattiva