Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Art. 4 — Ammissione volontaria e dimissioni

L'ammissione in ospedale psichiatrico puo' avvenire volontariamente, su richiesta del malato, per accertamento diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia. In tali casi non si applicano le norme vigenti per le ammissioni, la degenza e le dimissioni dei ricoverati di autorita'. La dimissione di persone affette da disturbi psichici ricoverate di autorita', ai sensi delle vigenti disposizioni, negli ospedali psichiatrici e' comunicata all'autorita' di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi nei quali il ricovero di autorita' sia stato trasformato in volontario. Tale comunicazione ha carattere assolutamente riservato e non puo' formare oggetto di notizia, salva la facolta' di darne informazioni, in via egualmente riservata, ad altre autorita' dello Stato che ne facciano richiesta esclusivamente a fini di istituto.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1973

    Questione infondata
    28 marzo 1973

    L'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, secondo cui è ammesso il ricovero volontario in ospedale psichiatrico del malato affetto da disturbi neuro-psichici, non contrasta con l'art. 13 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale, e ne permette restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. L'ammissione volontaria del malato, autorizzata dal medico di guardia, senza intervento successivo dell'autorità giudiziaria, e la trasformazione in volontario di un ricovero originariamente coatto, sono consentite, in assenza degli elementi della pericolosità per sé o per altri o del pubblico scandalo, quando il malato presenti, sotto il profilo naturalistico, quel minimo discernimento che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere ricoverato. Discende con certezza dall'interpretazione logica e teleologica della norma che come è libera l'entrata in ospedale psichiatrico, così è altrettanto libera l'uscita, sicché l'ammissione volontaria, essendo consentita nei limiti in cui è accompagnata dalla persistenza di una valida volontà di rimanere in ospedale, non menoma la libertà personale del malato, tutelata dall'art. 13 della Costituzione. La sopravvenienza, durante il ricovero volontario, di quegli elementi la cui sussistenza impone il ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904 n. 36, esige la trasformazione del ricovero in coattivo, mentre la trasformazione di quest'ultimo in volontario può avvenire soltanto quando, venuti meno i presupposti della pericolosità o del pubblico scandalo, il malato possegga quel minimo di discernimento che gli consenta di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente.

    Art. 13 cost. · Art. 4 Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art4 · fonte su Normattiva