Art. 6 — Contributi a province
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Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente articolo 5, contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalita' di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 23 gennaio 1975
