Art. 10 — Utilizzazione degli stanziamenti
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Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi. I fondi previsti per l'edilizia di cui all'articolo 7 non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 8) dell'articolo 8.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
