Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 13 — Disposizioni finali

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A tutti gli effetti e' abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art13 · fonte su Normattiva