Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 14 — Copertura della spesa

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All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede, per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art14 · fonte su Normattiva