Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 4 — Termini per l'approvazione dei progetti

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L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo a seconda delle competenze - con deliberazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962 n. 17, entro trenta giorni dalla, ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche o del Ministro per i lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art4 · fonte su Normattiva