Provvidenze per l'edilizia scolastica
Art. 5 — Concessione del contributo
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La concessione del contributo 6 disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per le opere di importo superiore.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
