Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 5 — Concessione del contributo

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La concessione del contributo 6 disposta con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per le opere di importo superiore.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art5 · fonte su Normattiva