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Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
- a)alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
- b)al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1997, n. 249
8La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Testo in vigore dal 1 agosto 1997 al 1 gennaio 2006
