All'articolo 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi".

Testo vigente dal 18 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;848~art8 · fonte su Normattiva