Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 15 — Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature

Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all'articolo 13 debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge. Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo puo' essere revocata.

Testo vigente dal 5 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art15 · fonte su Normattiva