Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 13 — Contributo per nuovi investimenti

Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli articoli 2 e 10, ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacita' competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, puo' essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi. Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Testo vigente dal 5 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art13 · fonte su Normattiva