Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 2, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa o di prima vendita del naviglio da costruire. A pena di decadenza, entro nove mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti 3 anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione. I documenti per la liquidazione finale del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art3 · fonte su Normattiva