Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Art. 4 — Esclusione dai benefici
((E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:
- 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
- 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
- 3)navi fluviali e lacuali;
- 4)navi di proprieta' dello Stato;
- 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore)).
Testo vigente dal 19 dicembre 1984
