Art. 7 — Contributo alle unità lagunari
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Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 19 dicembre 1984
