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La semente di cotone distribuita, gratuitamente con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, non puo' superare, per ciascuna annata e per ciascun interessato, il costo di lire 10.000.
Testo in vigore dal 21 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
