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Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte, per la quota di lire 72.000.000 relativa all'esercizio 1951-52, mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 453 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;19~art2 · fonte del testo