Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

  • a)l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi;
  • b)l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
  • c)la costruzione e la sistemazione di impianti di pescicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;
  • d)la propaganda per l'incremento della pesca e della pescicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;
  • e)l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;
  • f)l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca. L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa. La concessione del contributo e' disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative. Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Testo vigente dal 11 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-10;1224~art1 · fonte del testo