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La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3 della presente legge, nonche' la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo provveda annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 12.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art13 · fonte su Normattiva