Art. 2 — Interventi di sostegno alle imprese turistiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo l'espresso tenore letterale del quinto e del sesto comma dell'art. 2, l. n. 284 del 1991, e la loro interpretazione sistematica (la quale esige che il significato delle norme impugnate sia determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo comma, l. n. 292 del 1990) gli interventi per i quali sono utilizzabili i fondi ivi previsti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, sono chiaramente finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese unitariamente considerato e, conseguentemente, sono riferibili a competenze sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento straordinario è giustificato, dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il turismo italiano a partire dal 1989. Peraltro, la riserva a favore delle regioni meridionali del 50% dello stanziamento appare non irragionevole in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione dell'attività della criminalità organizzata, vicende legate all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13 e 14 della legge n. 217 del 1983) ha una sua giustificazione nel potere del Ministro stesso e dell'ENIT di valutare nel complesso delle esigenze nazionali, le aree locali più bisognose di promozione turistica all'estero. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284~art2 · fonte su Normattiva