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I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art14 · fonte su Normattiva