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Agli enti pubblici e privati, alle associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attivita' di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

  • a)opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonche' villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unita' abitative, diffuse o concentrate, a proprieta' frazionata, purche' ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;
  • b)opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a) del presente articolo;
  • c)campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventu' - di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 - nonche' rifugi alpini;
  • d)stabilimenti termali e balneari;
  • e)opere, impianti e servizi complementari all'attivita' turistica - compresi gli impianti sportivi e ricreativi - o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;
  • f)aziende della ristorazione ubicate in localita' di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse localita' e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonche' agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art2 · fonte su Normattiva