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[1]Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

  • 1)per i contributi di cui all'articolo 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale: per l'anno finanziario 1968 lire 850 milioni " " " 1969 " 700 " " " " 1970 " 530 " " " " 1971 " 350 " " " " 1972 " 350 "
  • 2)per i contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali: per l'anno finanziario 1968 lire 1.000 milioni " " " 1969 " 830 " " " " 1970 " 620 " " " " 1971 " 415 " " " " 1972 " 415 "
  • 3)per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di: lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1968 " 2.500 " " " 1969 " 1.800 " " " 1970 " 1.200 " " " 1971 " 1.200 " " " 1972

[2]Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art20 · fonte su Normattiva