Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 3 — Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
In relazione alle finalita' di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono cosi' determinate:
- a)mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi - compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile gia' adibito o da adibirsi ad uso alberghiero - concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2. La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;
- b)mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del precedente articolo 2;
- c)mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2;
- d)contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 2 della presente legge. Lo stesso contributo puo' essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate. Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere a) e c) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonche' nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera a), e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera b) del presente articolo, e' elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse e' ridotto al 3 per cento.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
