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La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, e' subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi. Per i mutui da concedersi ai gestori delle aziende di cui alle lettere a), b), e), d) e alla lettera f), limitatamente ai pubblici esercizi del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa' o persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'istituto di credito.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art6 · fonte su Normattiva