Art. 41

[1]Cauzione mediante ipoteca

[2]L'ipoteca deve essere iscritta su immobili il cui valore, determinato a norma del comma seguente, non sia inferiore ad una volta e mezzo l'importo a garanzia del quale e' prestata. Il valore degli immobili da assoggettare ad ipoteca e' determinato dall'ufficio tecnico erariale su richiesta del prefetto, con esclusione delle pertinenze e al netto dei diritti reali di terzi, dei vincoli e delle passivita' ipotecarie, salvo il disposto dell'art. 43. Nel caso di immobile indiviso l'ipoteca deve essere iscritta nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

6

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art41 · fonte su Normattiva