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I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono corrisposti:

  • a)in rate semestrali posticipate direttamente all'istituto di credito prescelto dal richiedente fra, quelli previsti dal precedente articolo 4 dopo la stipulazione del mutuo;
  • b)in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale. In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art8 · fonte su Normattiva