Ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire 4.133.000.000 di cui: lire 2.750.000.000 e lire 283.000.000 per la concessione di contributi previsti, rispettivamente, dalla lettera a) e dalla lettera 6) dell'articolo 12 - primo comma - della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357; lire 500.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, Inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza; lire 500.000.000 e lire 100.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera <i) ed alla lettera

  • b)dell'articolo 19-quater, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art98 · fonte su Normattiva