Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965
Art. 4 — Edilizia universitaria
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Per gli scopi di cui all'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1905 e' iscritto uno stanziamento aggiuntivo di lire 10.000 milioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 26 della legge succitata.
Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
