Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonche' per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Universita' e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonche' i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Universita'. Le Regioni, le Province, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art20 · fonte su Normattiva