Art. 6 — Contributi alle opere universitarie
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Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione dei forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, ed in particolare per l'istituzione Il mantenimento di mense, di case dello studente e di collegi universitari, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e' iscritta la somma di lire 2.000 milioni, La ripartizione delle somme stanziate tra le varie forme di assistenza e tra le singole, opere universitarie e' effettuata con proprio decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.
Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
