Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Art. 34 — Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Universita' e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37. Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Universita' e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art34 · fonte su Normattiva