Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965

Art. 9 — Posti di professori universitari di ruolo e di assistenti ordinari

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Il numero di nuovi posti di professore di ruolo e di assistente ordinario da istituire nelle Universita' e negli Istituti di istruzione universitaria nell'anno accademico 1965-66 e' pari a quello fissato per l'anno accademico 1964--65, rispettivamente dagli articoli 50, primo comma, e 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Per le esigenze di cui al quarto comma dell'articolo 50 della citata legge, potranno essere utilizzati anche i posti di professore di ruolo ivi previsti e non ancora istituiti. Ai fini di cui al primo comma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritte lire 289 milioni.

Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;874~art9 · fonte su Normattiva