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Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettera h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente. I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purche' l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'art. 1.

Testo in vigore dal 18 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;538~art2 · fonte del testo