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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire due miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire un miliardo nell'esercizio 1960-61 e per lire un miliardo nell'esercizio 1961-62. Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;538~art4 · fonte del testo