Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, e' esteso l'indennizzo di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende. Alla spesa derivante dall'applicazione del comma, precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta, riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'industria e del commercio.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art14 · fonte su Normattiva