Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1960 al 15 marzo 1964. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 15 marzo 1964
