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E' data facolta' al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 15 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art21 · fonte su Normattiva