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E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 139, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita', naturali o avversita' atmosferiche verificate dal 1 marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1900, n. 739. Tale spesa e' cosi' ripartita:
- a)per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1900, n. 739....................... L. 3.000 in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.
- b)per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti............ 2.000 in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.
- c)per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge...................... 1.000 in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12.
- d)per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore del coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate......." 1.000 in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965. La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 puo' essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foresta anche nel corso dell'esercizio 1963-64.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
