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[1]Il primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dal seguente:
[2]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti".
Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
