Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1964 al 29 ottobre 1968. Leggi il testo vigente →
L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste".
Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 29 ottobre 1968
