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L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste".

Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 29 ottobre 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;38~art4 · fonte su Normattiva